Breda, nessun appalto ma affitto di manodopera

Tra fondazione Breda e cooperativa Veneto Assistenza è stato illegittimo l’appalto intercorso per la fornitura di manodopera (addetti all’assistenza). Si è verificato quello che le norme bollano (e vietano secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 276 del 2003) come un’interposizione fittizia di manodopera che si verifica quando l’appaltatore (controparte del committente, la Breda) non dispone di una effettiva organizzazione imprenditoriale e non si assume il rischio d’impresa ma semplicemente, con l’obiettivo di sollevare dagli obblighi di legge il vero imprenditore, s’inserisce nel rapporto di lavoro figurando nel ruolo di datore di lavoro. Ecco perché i giudici del lavoro di Padova, Barbara Bortot e Mauro Dallacasa, hanno accolto il ricorso presentato da tre ex lavoratrici in servizio alla Breda eppure dipendenti della coop, tutelate dal Sindacato lavoro Società (Sls) di cui è segretario Vittorio Rosa e assistite dall’avvocato Emanuele Spata, esperto di diritto del lavoro. Lavoratrici che hanno ottenuto il pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla coop e quanto incassato dai colleghi dipendenti della fondazione (dai 10 agli 11 mila euro ciascuna), visto che la cooperativa «svolgeva il ruolo di mero intermediario» si legge in una delle sentenze. Le lavoratrici avevano lavorato dai primi del 2000 fino al 2006 nell’assistenza ad anziani e disabili ospiti della casa di riposo gestita dalla Breda di Ponte di Brenta. Veneto Assistenza forniva la manodopera che mancava alla fondazione «inserita nei turni come i dipendenti della Breda il cui personale predisponeva turni e piani di lavoro e controllava l’operato dei soci» aveva scritto nel ricordo l’avvocato Spata precisando che «la fondazione provvedeva a pagare Veneto Assistenza in base al numero di ore dei lavoratori che affittava». Tesi accolta dai giudici secondo i quali «la coop si è limitata a fornire manodopera in violazione delle norme in materia di somministrazione». Che è ammessa di fronte a ragioni di carattere tecnico-produttivo tassativamente indicate e, comunque, non nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato.

 

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