Il giudice la fa assumere alla Coop

Commessa al supermercato vantava 9 contratti, compresi i rinnovi. L’azienda le paga pure 12 mesi

Troppi contratti a termine (9), il giudice del Lavoro ordina l’assunzione a tempo indeterminato di una commessa, oggi trentottenne, alla Coop Adriatica, condannando l’azienda anche a pagarle 12 mensilità, oltre alle spese processuali liquidate in 5.200 euro. L’ha deciso padovano il giudice Mauro Dallacasa; la lavoratrice era assistita dal sindacato Lavoro e Società e dal legale Emanuele Spata. Il giudice ha stabilito che la dipendente, residente a Vigonovo (Venezia) ha inizialmente firmato un contratto di lavoro con l’Adecco che le ha consentito di lavorare come commessa alla Coop di Vigonza; successivamente ha sottoscritto un contratto a termine direttamente con la Coop Adriatica scarl per un periodo protrattosi per quasi due anni, la ragazza ha sempre svolto un part time a 20 ore la settimana. Un primo contratto è stato prorogato 6 volte, un secondo contratto uno volta. «La Coop ha posto in essere il primo contratto di somministrazione valutando che l’apertura di un nuovo punto vendita richiedesse un incremento di forza lavoro per il periodo dal 19/11/2010 al 31/12/2010» scrivono nel loro ricorso gli avvocati Alberto Ceccato e Emanuele Spata «A fronte di detta previsione il rapporto di lavoro è stato prorogato una prima volta per ulteriori quattro mesi. In totale si sono però succedute ben 6 proroghe per un periodo di lavoro in somministrazione di circa un anno e mezzo. Già da dette circostanze emerge che la ragione giustificante il ricorso al rapporto di somministrazione in realtà non fosse concreta. Dopo un anno e mezzo il punto vendita era chiaramente avviato, e malgrado ciò la società non potendo prorogare per la settima volta il contratto di somministrazione, assumeva direttamente la ricorrente, però, con un contratto a termine e peraltro giustificato ancora una volta dall’apertura di una nuova unità produttiva. Appare evidente come la ragione sottesa all’apposizione del termine al contratto di lavoro non sia più in grado di giustificare il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato. Per queste motivo si ritiene che la ragione attinente all’apertura di un nuovo punto vendita costituisca, nel caso in esame, unicamente un pretesto per giustificare il ricorso alla successione di contratti di lavoro temporaneo».

 

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